In questi giorni la Segreteria dell' Ordine ha richiesto ai suoi iscritti alcuni dati (P.IVA)
che non risultavano essere presenti nel data base dell'Ente, ciò è stato fatto in ottemperanza al DM. 47/2016
In sintesi, il D.M. prevede che l’iscritto all' Ordine :
- autocertifichi o comunichi il possesso dei seguenti requisiti che devono ricorrere congiuntamente:
- essere titolare di una partita iva
- avere l’uso di locali ad almeno un’utenza telefonica
- essere titolari di un indirizzo PEC
- aver trattato almeno 5 affari per anno
- aver assolto l’obbligo di aggiornamento professionale
- avere in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile
- autocertifichi l’esonero .
La portata dell’art. 21 è rilevante in quanto prevede:
- al comma 4, la cancellazione fino ad un anno, a seconda dei requisiti mancati, per l’iscritto
che non possa provare la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo,
continuativo, abituale e prevalente.
- al comma 2 la verifica della sussistenza in capo al Consiglio dell’Ordine circondariale, ed in
caso di mancata verifica periodica dell’Ente la nomina di uno o più commissari (comma 4)