Leggi e regolamenti
Artt. 81 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, DPR 30 maggio 2002, n. 115.
- La legge in materia di “l’Elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” (art. 81 DPR N. 115/2002), stabilisce che:
“1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:
a) attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
b) assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda;
c) iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno due anni.
3. E' cancellato di diritto dall'elenco l'avvocato per il quale è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento.
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.”
Domanda di inserimento negli elenchi. Linee guida.
- − Presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro sono istituiti cinque “Elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato” in relazione alle differenti aree di competenza professionale e materie del diritto. In particolare, sono stati istituiti gli elenchi nelle materie del diritto civile, penale, amministrativo, contabile e tributario. L’elenco nella materia del diritto civile, include quella nei procedimenti di volontaria giurisdizione, oltre a quella dei processi del diritto del lavoro e previdenziale.
− L’Avvocato iscritto all’Albo degli Avvocati di Pesaro che intenda essere inserito negli elenchi menzionati, dovrà presentare apposita domanda presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine nella quale, oltre alle generalità e recapito del richiedente, devono essere contenuti:
• La dichiarazione di attitudine ed esperienza professionale specifica nelle aree di competenza del diritto civile e di volontaria giurisdizione, del diritto penale, del diritto amministrativo, del diritto contabile, del diritto tributario, per la quale o per le quali si richiede l'iscrizione.
• l’indicazione della materia o delle aree di competenza per cui si richiede l'iscrizione distinguendo tra procedimenti Civili (e di Volontaria Giurisdizione, del Lavoro e Previdenza), Penali, Amministrativi, Contabili, Tributari.
• La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti la domanda.
• La dichiarazione di essere iscritti all'Albo degli Avvocati da almeno 2 anni.
• La data e la sottoscrizione personale.− Per agevolare l’istruttoria da parte del Consiglio dell’Ordine e la verifica delle “attitudini ed esperienza professionale specifica …” maturate nella materia o aree prescelte, l’Avvocato richiedente l’inserimento deve allegare i seguenti atti e documenti:
• almeno 6(sei) verbali di udienze civili, di volontaria giurisdizione e penali, che si riferiscono ad altrettante differenti cause e procedimenti alle quali abbia partecipato come difensore negli ultimi due anni.
• almeno 3(tre) verbali di udienza, oppure atti redatti personalmente, o sentenze di autorità giudiziaria amministrativa, tributaria e contabile dalle quali risulti come difensore negli ultimi due anni.− Per l’inserimento negli elenchi dei processi penali, se il richiedente fosse già iscritto all'elenco dei difensori d'ufficio di cui all'art 97 c.2 c.p.p., è sufficiente solo l’attestazione di detta iscrizione.
− L’inserimento negli elenchi degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è deliberata dal Consiglio dell’Ordine il quale, nel valutare la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dalla legge, può chiedere gli opportuni chiarimenti e/o convocare il richiedente.
− L’Albo viene rinnovato ogni due mesi.