PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - la mediazione obbligatoria
L'ART 17 comma 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.
Con delibera del Consiglio dell’Ordine del 16 novembre 2016, è stato disposto che il soggetto che intende avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, deve presentare, in sede di mediazione, il provvedimento di ammissione ottenuto dal Consiglio dell’Ordine per l’eventuale causa di merito. Pertanto, l’interessato dovrà attenersi a quanto previsto dalle normativa applicabile al “Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e tributario” e presentare l’istanza corredata dalla documentazione elencata nelle linee guida previste per questi processi.