L'ART 17 comma 5 bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dispone che “Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del presente decreto, all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”.
Con delibera del Consiglio dell’Ordine del 16 novembre 2016, è stato disposto che il soggetto che intende avvalersi del beneficio del patrocinio a spese dello Stato nella mediazione obbligatoria, deve presentare, in sede di mediazione, il provvedimento di ammissione ottenuto dal Consiglio dell’Ordine per l’eventuale causa di merito. Pertanto, l’interessato dovrà attenersi a quanto previsto dalle normativa applicabile al “Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo e tributario” e presentare l’istanza corredata dalla documentazione elencata nelle linee guida previste per questi processi.
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Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco Unico Nazionale
Turni trimestre aprile-giugno 2026
Avviso telefonico di nomina quale difensore di ufficio e richiesta d'assenso all'elezione di domicilio ec art. 162 co 4 bis cpp
- modello di convenzione di negoziazione assistita "standard"
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Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pesaro ha nominato come Responsabile della Protezione dei Dati, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento (UE) n. 2016/679, la Dr.ssa Maria Luisa Rodriguez Montalvo, con domicilio professionale in Ancona (AN), Corso Garibaldi n. 144, contattabile all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
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ANTIRICICLAGGIO (alla luce del Dlg 231/2007) - LA MAPPA DEGLI ADEMPIMENTI
Gli intermediari finanziari, i professionisti e gli altri operatori soggetti all’antiriciclaggio continuano a essere chiamati a conservare i documenti e registrare le informazioni (art.36 del dlgs 231/2007) per 10 anni dalla fine del rapporto continuativo prestazione professionale. Questo non solo per assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ma anche per compiere le valutazioni sull’operazione finalizzata all’eventuale segnalazione in presenza di un sospetto di riciclaggio.
E’ obbligatorio conservare per un periodo di dieci anni copia dei documenti o dei riferimenti degli atti richiesti per adempiere agli obblighi di adeguata verificata della clientela, oltre alle scritture e registrazioni consistenti nei documenti originali copie aventi efficacia probatoria in procedimenti giudiziari. Ciò non solo per assolvere all’obbligo di adeguata verifica della clientela, ma anche per compiere le valutazioni sull’operazione finalizzata all’eventuale segnalazione.
L’articolo 36 del Dlgs delle informazioni inerenti la data di instaurazione del rapporto, gli identificativi del cliente e il codice del rapporto ove previsto, tenendone evidenza per 10 anni. Per tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15mila euro, è previsto l’obbligo di registrare la data, la causale, l’importo, la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione e del soggetto per conto del quale eventualmente opera.Le informazioni sono registrate non oltre 30 giorni dal compimento dell’operazione o dall’apertura, variazione o chiusura del rapporto continuativo e della prestazione professionale. Il Consiglio dei dottori commercialisti (nota informativa n. 10/2008) precisa che i dati e le informazioni registrate sono utilizzabili ai fini fiscali al ricorrere dei presupposti previsti dai Dpr 600/73 e 633/72: Gli intermediari finanziari, le società di revisione e i soggetti indicati dall’articolo 14, comma1, lettera e ) del Dlgs 237/2007 devono istituire un archivio unico informatico.
Gli intermediari, le società di revisione e i soggetti indicati dall’articolo 14 del Dlgs 237/2007 devono istituire un archivio unico informatico, strumento ritenuto più adatto ad assicurare la chiarezza, la completezza e l’immediatezza delle informazioni e la loro conservazione, nonché il mantenimento della storicità dei dati e la facilità di consultazione. Gli intermediari possono avvalersi per l’istituzione e la tenuta dell’archivio unico di un autonomo centro di servizio purchè venga assicurato l’accesso diretto e immediato ai dati.
I professionisti possono invece istituire un archivio unico informativo o un registro cartaceo della cliente nel quale conservano i dati identificativi del clienti. La documentazione e gli ulteriori dati e informazioni sono tenute nel fascicolo relativo al cliente.Il registro, conservato in modo ordinato e senza abrasioni, è numerato progressivamente e siglato in ogni sua pagina con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto e l’apposizione della firma del titolare. Se il professionista svolge la sua attività in più sedi, è possibile istituire per ciascuna di esse un registro della clientela.
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SCHEDA DI ADESIONE DA INVIARE ENTRO IL 03/03/2023
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al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00
Tel. +39 0721 30921
Tel. +39 0721 379180 - Mediazione